Con Circolare 21 maggio 2009, n. 25, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione degli immobili privi in origine di rendita catastale, per i quali sia stata presentata istanza di attribuzione di rendita.
L’Amministrazione finanziaria ha precisato che:
- il recupero della maggiore imposta va effettuato mediante avviso di liquidazione, anziché per mezzo dell’avviso di accertamento;
- la pretesa impositiva deve essere fatta valere entro tre anni, a pena di decadenza, non essendo applicabile il termine di prescrizione di dieci anni;
- il termine indicato non è prorogabile e decorre dal momento in cui il contribuente deposita la ricevuta dell’istanza di attribuzione di rendita catastale presso l’Agenzia delle Entrate.
Fonte: www.seac.it
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