Con la Circolare 14 giugno 2007, n. 6 (sottoscritta anche dall’Agenzia delle Entrate), l’Agenzia del Territorio ha fornito precisazioni in merito all’applicazione della tassazione agevolata dei mutui in caso di estinzione anticipata (ovvero prima del termine di 18 mesi e un giorno dalla stata in cui vi è stata la firma del contratto).
Nello specifico, è stato stabilito che in tale situazione non viene meno il presupposto che consente l’applicazione dell’imposta sostitutiva dello 0,25% anziché del 2%. Ciò significa che non sarà necessario effettuare alcuna integrazione di imposta.
Fonte: www.seac.it
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