NULL
Altre Novità
3 Dicembre 2011

Esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico: precisate le condizioni per usufruirne.

Scarica il pdf

Nella Risoluzione n. 112 del 29 novembre 2011 l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello che era stato presentato in relazione al corretto trattamento tributario da applicare agli autoveicoli ed ai motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, in particolare in riferimento all’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche.

Tale esenzione è prevista dall’articolo 63, comma 2, della Legge n. 342 del 21 novembre 2000. Questa disposizione, infatti, prevede che possano beneficiare dell’esenzione in questione gli autoveicoli ed i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico costruiti da almeno venti anni. Il comma seguente dispone che tali autoveicoli e motoveicoli debbano essere individuati dall’Automobilclub Storico Italiano (ASI) e dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), con una propria determinazione.

L’interpellante ha richiesto specificamente di conoscere con quali modalità debba essere provata la sussistenza del requisito del “particolare interesse storico e collezionistico”. In particolare, il contribuente del caso specifico, titolare di un motoveicolo ultraventennale individuato nell’elenco dei modelli dei motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico della FMI, valido per il 2011, non è iscritto all’associazione in questione.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che, alla luce della normativa suddetta, l’esenzione dalla tassa automobilistica trova applicazione in tutti quei casi in cui il veicolo sia compreso nelle apposite determinazioni predisposte dagli enti predetti, indipendentemente dall’iscrizione del titolare nelle associazioni. In assenza di tale specifica individuazione nelle determinazioni in questione, il contribuente potrà documentare, con un’attestazione rilasciata dall’ASI o dalla FMI, che il proprio veicolo ultraventennale è considerato di particolare interesse storico e collezionistico in quanto possiede i requisiti prescritti dall’articolo 63, comma 2.

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, ricordato che in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, i veicoli saranno comunque soggetti ad una tassa di circolazione forfettaria annua.

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
3 Maggio 2024
Spese sanitarie, la deducibilità vale sulla cassa

Se un Fondo di assistenza sanitaria integrativa paga direttamente le spese sanitarie per...

3 Maggio 2024
In campo del contenzioso tributario aggiornate le avvertenze

Dopo le modifiche al campo del contenzioso tributario, vengono aggiornate le Avvertenze...

3 Maggio 2024
Scelta di allineamento fiscale, correzione con limiti

L'adesione a un regime consolidato tramite il pagamento dell'imposta sostitutiva non...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto