Con Nota 26 febbraio 2010, l’Agenzia del Territorio ha chiarito che un immobile deve essere considerato rurale ai fini ICI, e quindi esente, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza, a condizione che vengano soddisfatti i requisiti di ruralità previsti dall’art. 9, D.L. n. 557/1993.
Viene quindi ribadito il principio secondo cui gli immobili rurali ad uso abitativo possono essere iscritti in qualsiasi categoria del gruppo A, fatta eccezione per le abitazioni con caratteristiche di lusso.
Inoltre, un immobile strumentale all’esercizio dell’attività agricola può essere classificato in una delle categorie dei gruppi ordinari, mantenendo i requisiti di ruralità.
Fonte: www.seac.it
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