Con Circolare 26 gennaio 2009, n. 2, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia ha fornito importanti chiarimenti in merito alla tipologia di attività svolta dagli enti no profit negli immobili utilizzati e per le quali si può beneficiare dell’esenzione del pagamento dell’ICI.
E’ stato chiarito che l’esenzione dall’imposta comunale spetta solo qualora l’immobile sia utilizzato e posseduto da un ente non commerciale di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), TUIR (requisito soggettivo) e sia destinato esclusivamente all’esercizio di attività non commerciali (requisito oggettivo), con finalità di solidarietà sociale (ovvero, attività assistenziali, culturali, sportive, didattiche, ricreative, di religione e di culto).
Occorre verificare l’attività effettivamente svolta nell’immobile e non quella che risulta dallo statuto dell’ente. La prova dell’esistenza delle condizioni richieste spetta all’avente diritto.
Fonte: www.seac.it
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