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19 Maggio 2012

E’ possibile sanare gli inadempimenti meramente formali: istituiti i codici tributo per versare le sanzioni.

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Con la Risoluzione n. 46 dell’11 maggio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento, tramite modello F24, della sanzione prevista dall’articolo 2, comma 1, Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012 (Decreto Legge sulle semplificazioni fiscali).
In particolare, si tratta della sanzione dovuta nel caso in cui il contribuente intenda fruire di benefici fiscali o accedere a regimi fiscali opzionali, subordinati ad una preventiva comunicazione o ad altro adempimento di natura formale, nonostante non abbia tempestivamente provveduto ad osservare tali adempimenti. Tale possibilità è stata concessa, in virtù della novità normativa, qualora la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Il contribuente, inoltre, deve possedere i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa di riferimento e deve effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento formale richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. Infine, deve pagare la sanzione in questione.

Con la medesima Risoluzione dell’11 maggio 2012, è stato anche istituito il codice tributo da utilizzare per effettuare il versamento della sanzione prevista dall’articolo 2, comma 2, del Decreto Legge suddetto. Si tratta della sanzione dovuta nel caso in cui gli enti che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo del cinque per mille, intendono comunque partecipare alla ripartizione di tale contributo.

Tale possibilità è stata riconosciuta, a partire dall’esercizio finanziario 2012, agli enti che possiedano comunque i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa di riferimento e che presentino le domande di iscrizione e le successive necessarie integrazioni documentali entro il termine del 30 settembre.

Infine, conla Risoluzionedell’11 maggio 2012 sono stati, altresì, istituiti i codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento delle sanzioni previste dall’articolo 2, comma 3 e 3-bis, del Decreto Legge sulle semplificazioni fiscali.

La prima disposizione si riferisce all’ipotesi di cessione dell’eccedenza dell’imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, qualora non siano stati indicati gli estremi del soggetto cessionario e dell’importo ceduto. In questa ipotesi la cessione ha comunque effetto, anche se è dovuto il versamento di una sanzione.

La stessa regola (articolo 2, comma 3-bis) vale in caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, qualora non siano stati indicati gli estremi del soggetto cessionario, dell’importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione. La cessione ha comunque effetto, ma è dovuta la sanzione.

Questi tre nuovi codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza della colonna degli “Importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno per il quale si effettua il versamento della sanzione.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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