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31 Marzo 2012

E’ legge il Decreto sulle liberalizzazioni: apportate alcune modifiche in sede di conversione.

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Con la Legge n. 27 del 24 marzo 2012 è stato convertito in legge il Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 (Decreto liberalizzazioni).

Alcune novità previste dal Decreto erano state già messe in evidenza successivamente alla pubblicazione del Decreto medesimo (newsletter Misterfisco del 6 febbraio 2012). In sede di conversione sono state apportate alcune modifiche. Ricordiamo, in particolare:

– il Tribunale delle imprese. Si tratta dell’istituzione di sezioni specializzate in materia di impresa. Qualora già esistano nei Tribunali e nelle Corti d’Appello delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, queste si occuperanno anche di tutte le controversie relative alle imprese.
A seguito della conversione in legge, la competenza delle sezioni in questione è stata estesa anche alle controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea.
Inoltre, riguardo alla competenza per questioni più propriamente societarie, è stato specificato che le sezioni si occuperanno dei procedimenti “relativi ai rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati”.
E’ stato eliminato il riferimento generico, nell’ambito delle competenze, alle controversie relative all’impugnazione di deliberazioni e decisioni degli organi sociali ed alle controversie tra soci e società.
Le nuove disposizioni si applicheranno ai giudizi instaurati dopo il centoottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione.

– la società a responsabilità limitata semplificata. Non si parla più, quindi, di società semplificata a responsabilità limitata (testo del Decreto Legge), ma di società a responsabilità limitata semplificata, disciplinata nel nuovo articolo 2463-bis del codice civile. Questa nuova forma di società è destinata alle persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
L’atto costitutivo dovrà essere redatto per atto pubblico (e non per scrittura privata, come previsto nel Decreto Legge originario).
L’ammontare del capitale sociale dovrà essere pari almeno ad un euro ed inferiore all’importo di 10.000 Euro (il secondo limite è stato inserito in sede di conversione). Il conferimento dovrà essere fatto in denaro ed essere versato all’organo amministrativo (specifica introdotta in sede di conversione).
Nell’atto costitutivo dovranno essere indicati, tra gli altri elementi, anche i nomi degli amministratori, i quali dovranno essere scelti tra i soci.
In sede di conversione sono state soppresse tutte le disposizioni relative agli adempimenti da osservare successivamente alla costituzione della società, relative al verbale di modificazione dell’atto costitutivo ed all’atto di trasferimento delle partecipazioni e relative alle conseguenze della perdita del requisito dell’età in capo ad uno o più soci. Sono, quindi, applicabili le disposizioni previste in via generale per le società a responsabilità limitata.
E’ stato indicato espressamente il divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età richiesti per la costituzione della società. L’eventuale atto di cessione, concluso in violazione di tale divieto, sarà conseguentemente nullo.
E’ stato specificato che l’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili. Il Consiglio nazionale del notariato dovrà vigilare sulla corretta applicazione delle suddette disposizioni da parte dei singoli notai e pubblicherà ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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