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2 Novembre 2013

E’ legge il Decreto sull’Imu: diverse novita’ in ambito fiscale.

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Con la Legge n. 124 del 28 ottobre 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2013, è stato convertito in legge il Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013, recante disposizioni urgenti in materia di Imu, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

In particolare, con la conversione in Legge, è stata disposta definitivamente l’abolizione della prima rata dell’Imu 2013 per gli immobili per i quali era stata già prevista la sospensione della medesima rata, ossia gli immobili adibiti ad abitazione principale, esclusi quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze; gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, dalle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale o da altro ente di edilizia residenziale pubblica con le stesse finalità degli Iacp; gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci; i terreni agricoli; i fabbricati rurali.

Inoltre, è stato stabilito che, per il 2013, non è dovuta la seconda rata dell’Imu relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fin quando rimanga tale destinazione e non vengano in ogni caso locati. Tali immobili saranno esenti dal pagamento dell’Imu a partire dal 1° gennaio 2014.

Saranno esenti dall’Imu, a partire dal 2014, gli immobili destinati alla ricerca scientifica.

Con la Legge di conversione è stata, inoltre, confermata l’agevolazione per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, per il personale dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, per il personale dei Vigili del fuoco e della carriera prefettizia. Per questi soggetti non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di Imu riguardante l’abitazione principale e le relative pertinenze, limitatamente ad un immobile, posseduto e non concesso in locazione, purché l’immobile non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per l’anno 2013, tale disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio.

L’articolo 2-bis del nuovo testo del Decreto convertito prevede che, limitatamente alla seconda rata dell’Imu, i Comuni possano equiparare all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’imposta in questione, le unità immobiliari e le pertinenze, escluse quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Nel caso in cui il medesimo soggetto passivo d’imposta abbia concesso in comodato a parenti più unità immobiliari, l’agevolazione per le abitazioni principali potrà valere per uno soltanto degli immobili.

E’ stata confermata, in sede di conversione, la riduzione, a partire dal corrente anno, dell’aliquota della cedolare secca dal 19 % al 15 % per i contratti a canone concordato.

In materia fiscale, il Decreto Legge, nella versione modificata a seguito della conversione, ha, inoltre, previsto all’articolo 12, che i premi assicurativi pagati per il rischio morte e di invalidità permanente siano detraibili ai fini Irpef nei limiti di 630 Euro per il periodo d’imposta 2013 e di 530 Euro a decorrere dal periodo d’imposta 2014. Gli stessi limiti valgono per i premi assicurativi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d’imposta 2000. Inoltre, a decorrere dal 2014, ritorna il tetto massimo di 1.291,14 Euro ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Per il 2013 anche questi premi saranno, invece, detraibili nei limiti di 630 Euro.

Infine, a decorrere dal 2014, sarà indeducibile, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, il contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi assicurativi per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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