Nella Risoluzione n. 11 del 13 febbraio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica in merito alla documentazione da allegare alle dichiarazioni di successione.
A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, nella parte in cui prevede per tutte le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi il divieto di richiedere ai cittadini la produzione di atti o certificati, qualora sia possibile acquisire direttamente, presso le amministrazioni certificanti, le informazioni relative a stati, qualità personali e fatti che possono essere comprovate da dichiarazioni sostitutive o qualora sia possibile accettare delle autocertificazioni.
Alla luce delle più recenti modifiche del Testo Unico suddetto, le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi devono acquisire d’ufficio anche tutti i dati ed i documenti che sono già in possesso delle pubbliche amministrazioni.
L’Agenzia, riguardo alla questione posta alla sua attenzione, ha precisato che gli uffici che ricevono le dichiarazioni di successioni possono accedere, mediante il Sistema Informatico, all’applicazione “SISTER”, che consente il servizio telematico di visura catastale e la consultazione dei dati presenti negli archivi catastali.
In conclusione, i dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione devono essere acquisiti d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate ed i contribuenti non sono più tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione gli “estratti catastali”.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.