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3 Novembre 2012

Dichiarazione Imu: pubblicati il modello e le istruzioni.

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Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con Decreto del 30 ottobre 2012, ha approvato il modello di dichiarazione dell’Imu da utilizzare a decorrere dal 2012.

Il modello e le relative istruzioni sono disponibili sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze.

All’articolo 6 del Decreto è disposto che la dichiarazione in questione deve essere consegnata al Comune nel cui territorio sono situati gli immobili dichiarati ed il Comune deve rilasciarne ricevuta. La dichiarazione, inoltre, può essere presentata anche a mezzo posta raccomandata, senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa, recante la dicitura “Dichiarazione Imu 20..”, indirizzata all’Ufficio Tributi del Comune competente. La dichiarazione, infine, può anche essere trasmessa per via telematica tramite posta elettronica certificata.

La data di presentazione della dichiarazione coincide con la data di spedizione.

Nel Decreto, è, altresì, specificato che i Comuni, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, possono stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione Imu, più adeguate alle proprie esigenze organizzative. Di queste modalità di trasmissione i Comuni dovranno dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

Nelle istruzioni al modello è ricordato che le regole relative alla dichiarazione Ici valgono anche per la dichiarazione Imu. In particolare, la dichiarazione Imu deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta:

– riguardano riduzioni d’imposta,

non sono immediatamente fruibili da parte dei Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

Le ipotesi nelle quali gli immobili godono di riduzioni d’imposta sono:

fabbricati dichiarati inagibili o inabilitabili e di fatto non utilizzati,

fabbricati di interesse storico o artistico,

immobili per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota, ai sensi del comma 9 dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 201 del 2011 (immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR, immobili posseduti da soggetti passivi Ires, immobili locati, se il contratto di locazione è stato registrato precedentemente alla data del 1° luglio 2010 e non vi è stata comunicazione dei dati catastali in occasione della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto),

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (“beni merce”) per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota,

terreni agricoli e quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Nelle istruzioni sono, altresì, individuate le principali ipotesi nelle quali il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare l’adempimento dell’obbligazione tributaria e, quindi, è necessario presentare la dichiarazione Imu. Tra le altre, ricordiamo:

l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria,

il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile,

– l’immobile ha perso o ha acquistato durante l’anno il diritto all’esenzione dall’Imu,

– è intervenuta l’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie sull’immobile, almeno che l’estinzione non sia stata dichiarata in catasto o dipenda da un atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI.

Generalmente, la dichiarazione Imu non deve essere presentata in relazione agli immobili adibiti ad abitazione principale. Un’eccezione si presenta, però, qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio del medesimo Comune. In questo caso, le agevolazioni relative all’Imu per l’abitazione principale si applicano per un solo immobile. Il soggetto passivo che beneficia di tali agevolazioni dovrà presentare la dichiarazione.

Altra ipotesi nella quale deve essere presentata la dichiarazione Imu in relazione all’abitazione principale è quella nella quale vi sia stato un provvedimento giudiziale, nell’ambito di una separazione o di un divorzio, con il quale l’abitazione sia stata assegnata ad uno dei due coniugi, con conseguente acquisizione del diritto di abitazione. Il provvedimento in questione viene comunicato soltanto al Comune nel quale è stato celebrato il matrimonio ed ai Comuni di nascita degli ex coniugi. Pertanto, la dichiarazione dovrà essere presentata nel solo caso in cui il Comune nel cui territorio è situato l’immobile assegnato non coincide né con quello di celebrazione del matrimonio, né con quello di nascita dell’ex coniuge assegnatario.

Il termine di presentazione della dichiarazione è di 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute le variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2012. Il contribuente ha comunque diritto al termine di 90 giorni e, quindi, se, ad esempio, l’obbligo è sorto il 31 ottobre 2012, il contribuente dovrà presentare la dichiarazione Imu entro il 29 gennaio 2013.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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