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11 Maggio 2013

Detrazioni per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, altre detrazioni Irpef, cedolare secca, Imu ed Ivie: l’Agenzia delle Entrate risponde a diversi quesiti.

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Con la Circolare n. 13 del 9 maggio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in merito a questioni interpretative relative alle agevolazioni per gli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, alle altre detrazioni e relative alla cedolare secca, ai redditi da lavoro dipendente e fondiari, all’Imu ed all’Ivie.

In particolare, è stato chiarito che:

– in caso di decesso di un conduttore che ha eseguito lavori di ristrutturazione nell’immobile in locazione, soltanto l’erede del conduttore che subentra nella titolarità del contratto di locazione e che conserva la detenzione materiale e diretta del bene può portare in detrazione le rate residue.

– in caso di separazione tra coniugi e di assegnazione della ex casa coniugale, interamente intestata al marito, alla moglie che intende realizzare dei lavori di ristrutturazione sulla casa di cui è assegnataria, la sentenza di separazione con la quale è stato assegnato l’immobile costituisce un titolo idoneo per fruire delle detrazioni previste per gli interventi di recupero edilizio.

– in caso di contribuente che ha sostenuto, per un medesimo immobile, spese per interventi di recupero edilizio per un importo pari a 48.000 Euro fino al 25 giugno 2012 e pari a 96.000 Euro dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, il contribuente può decidere di avvalersi della detrazione del 50 % (nuova misura prevista dal Decreto Legge n. 83 del 2012) riguardo alle spese sostenute nel 2012 a decorrere dal 26 giugno, in luogo della detrazione (pari al 36 %) delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012.

riguardo agli interventi di riqualificazione energetica, per i lavori eseguiti a cavallo tra il 2012 ed il 2013 e relativi al medesimo intervento, la trasmissione all’Enea della documentazione necessaria per fruire della detrazione fiscale deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori, che può cadere anche oltre la data del 30 giugno 2013. La normativa di riferimento, infatti, fa riferimento al 30 giugno 2013 come termine ultimo per sostenere le spese e non per ultimare i lavori.

Inoltre, per i lavori conclusi nel 2012 con spese sostenute anche nel 2013, la documentazione deve essere trasmessa all’Enea entro 90 giorni dalla chiusura dei lavori, comunicando tutte le spese sostenute fino al momento dell’invio. Le ulteriori spese potranno essere indicate dal contribuente con un’integrazione della scheda originariamente inviata all’Enea, da effettuare non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.

– le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia, per i quali non esiste un corso tenuto da istituti pubblici, sono detraibili nella misura stabilita per corsi di laurea a indirizzo umanistico, tenuti presso l’Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente, che presentino le maggiori analogie con il corso di laurea in teologia.

– in caso di mutuo per la costruzione dell’abitazione principale intestato al 50 % ad entrambi i coniugi, per un immobile di proprietà al 50 %, con fatture che documentano le spese per la costruzione intestate soltanto al marito, il coniuge non intestatario delle fatture potrà portare in detrazione la quota del 50 % degli interessi passivi relativi al mutuo, qualora nelle fatture giustificative sia attestato che le spese di costruzione sono state sostenute al 50 % da ciascun coniuge.

– le spese sostenute per la frequenza da parte dei figli delle cosiddette “sezioni primavera” (servizi integrativi degli asili nido) rientrano tra le spese detraibili dall’Irpef, in quanto trattasi di strutture che assolvono alla medesima funzione degli asili nido.

– in caso di contribuente che ha stipulato un contratto di locazione con decorrenza dal 26 gennaio 2011, che ha inviato al conduttore la raccomandata, ricevuta il 18 luglio 2011, con la comunicazione dell’intenzione di applicare la cedolare secca e di rinunciare agli aggiornamenti del canone di locazione e che, dalla data della raccomandata, non ha aggiornato il canone, ma non ha applicato la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi 2012, il contribuente dovrà presentare una dichiarazione integrativa con il modello Unico 2012, entro il 30 settembre 2013, applicando la cedolare secca.

Il contribuente dovrà, inoltre, regolarizzare i versamenti non effettuati dell’acconto e del saldo della cedolare secca dovuti per il periodo d’imposta 2011, e dell’acconto della cedolare secca dovuto per il periodo d’imposta 2012, oltre che versare il saldo nel termini ordinari.

Il contribuente non potrà avvalersi del ravvedimento operoso per il versamento dell’acconto della cedolare secca dovuto per il periodo d’imposta 2011. Inoltre, l’imposta di registro versata non potrà essere restituita.

– in caso di immobile inagibile per l’intero periodo d’imposta per il quale sia dovuta soltanto l’Imu, il contribuente deve comunque indicare nella dichiarazione dei redditi 2013 i dati relativi all’immobile. La circostanza che non sia dovuta l’Irpef, infatti, ha precisato l’Agenzia delle Entrate, non implica anche che il reddito non possa eventualmente assumere rilievo per l’accesso a prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Nel quadro B o RB, nel rigo nel quale sono riportati i dati dell’immobile inagibile, nella colonna 2 “Utilizzo”, dovrà essere inserito il codice residuale “9”. Il reddito fondiario dell’immobile verrà indicato in un apposito rigo del prospetto di liquidazione del modello 730-3 (sezione “altri dati”, rigo 147 “redditi fondiari non imponibili”) o del quadro RN del modello Unico PF 2013 (rigo RN50 “altri dati”, colonna 2 “redditi fondiari non imponibili”).

– in caso di immobili situati all’estero soggetti ad Ivie, adibiti ad abitazione principale o non locati, non deve essere compilato il corrispondente quadro della dichiarazione dei redditi (quadro D del modello 730 2013 e quadro RL del modello Unico PF 2013). Deve comunque essere compilato il quadro RW.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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