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28 Ottobre 2011

Definizione delle liti fiscali minori: tutti i chiarimenti sulla nuova disciplina.

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L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 48 del 24 ottobre 2011, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito all’applicazione della nuova normativa, introdotta con la Manovra economica di luglio, relativa alla definizione delle liti fiscali minori pendenti.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la definizione prevista dalla nuova disciplina riguarda esclusivamente le controversie pendenti nelle quali è parte l’Agenzia medesima. Il valore delle controversie, inoltre, non deve essere superiore a Euro 20.000. Le controversie definibili possono essere pendenti in ogni stato e grado del giudizio dinanzi alle Commissioni tributarie, anche a seguito di rinvio, e dinanzi al Giudice ordinario, compresa la Corte di Cassazione.

E’ necessario che sussistano, per l’applicazione della disciplina della definizione delle liti fiscali, alcune condizioni: la controversia deve avere ad oggetto rapporti di natura tributaria e tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e quest’ultima deve essere legittimata passivamente a stare in giudizio.

La definizione riguarda soltanto rapporti pendenti alla data del 1° maggio 2011. Nella Circolare è stato affermato che si considerano, quindi, pendenti tutte le controversie originate da avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione per le quali, alla data del 1° maggio 2011, sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado. Per i giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie, si deve fare riferimento alla data di notifica del ricorso all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, prima del 5 luglio 2011, non deve essere intervenuta una pronuncia giurisdizionale definitiva. A tal proposito sono, quindi, definibili le controversie interessate da una pronuncia di primo o secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti.  

Quando, con il medesimo atto introduttivo del giudizio, sono stati impugnati più avvisi di accertamento, si hanno tante controversie autonome quanti sono gli avvisi di accertamento impugnati, con riferimento a ciascuno dei quali deve essere calcolato il valore della lite.

Il valore della lite è dato: dall’ammontare dell’imposta o maggiore imposta accertata oggetto di contestazione del giudizio di primo grado, con esclusione di interessi, eventuali sanzioni ed altri accessori eventualmente collegati al tributo; dall’importo della sanzione per le cause riguardanti esclusivamente un atto di irrogazione di sanzione collegata al tributo accertato non oggetto di contestazione; dall’importo della sanzione per le liti riguardanti provvedimenti sanzionatori non collegati al tributo.

Non sono definibili le liti il cui valore non sia determinabile o quelle riguardanti atti nei quali non sono indicati né l’importo dell’imposta né delle sanzioni.

Non sono definibili neanche le controversie instaurate con ricorsi avverso atti non impositivi. Pertanto, non sono definibili le liti fiscali aventi ad oggetto i ruoli emessi per imposte e ritenute indicate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta nelle dichiarazioni presentate, ma non versate. Sono, invece, definibili le controversie riguardanti gli atti con i quali gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria recuperano dei crediti d’imposta che realizzano un’agevolazione fiscale, indebitamente utilizzati.

Riguardo agli avvisi di liquidazione, se l’Ufficio si limita a determinare l’entità del tributo dovuto, secondo i dati dichiarati dal contribuente, l’avviso di liquidazione non può essere oggetto di definizione. Qualora, invece, l’Ufficio provveda anche alla rettifica della dichiarazione, l’atto ha natura anche impositiva e, quindi, può essere parzialmente definito.

La controversia fiscale avviata con l’impugnazione della cartella di pagamento preceduta dall’avviso di accertamento, non trattandosi di autonomo atto impositivo, non è definibile. Le controversie generate da ricorsi avverso ruoli che portino per la prima volta i contribuenti a conoscenza della pretesa tributaria (in quanto non preceduti da atti impositivi) possono essere, invece, definite.

Ancora, non possono essere definite le controversie concernenti il rifiuto espresso o tacito alla restituzione dei tributi.

Nella Circolare in esame, sono state, inoltre, ricordate le somme dovute per la definizione delle controversie:

– se il valore della controversia è di importo non superiore a Euro 2.000, è dovuta la somma di Euro 150,00;

– se il valore della controversia è di importo superiore a Euro 2.000, la somma da versare è:
il 30 % del valore della lite, se non è intervenuta alcuna pronuncia non cautelare sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio,   
il 10 % del valore della lite, se è risultata soccombente l’Agenzia delle Entrate nell’unica o nell’ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio,
il 50 % del valore della lite, se è risultato soccombente il contribuente.

Nel caso di soccombenza parziale, verrà applicata la percentuale del 10 % sulla parte del valore della lite per la quale l’ultima o l’unica pronuncia giurisdizionale non cautelare ha stabilito la soccombenza dell’Amministrazione finanziaria e la percentuale del 50 % sulla parte del valore della lite per la quale è stata statuita la soccombenza del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che è ammessa la definizione delle liti pendenti interessate da conciliazione giudiziale non ancora perfezionata alla data del 30 novembre 2011 (termine ultimo per effettuare il pagamento utile ai fini della definizione).

La definizione, appunto, si perfeziona con il versamento dell’intera somma dovuta entro il 30 novembre 2011 e con la successiva presentazione, per via telematica, ed entro il 2 aprile 2012, della relativa domanda di definizione.

La data a partire dalla quale sarà possibile procedere alla compilazione ed alla trasmissione della domanda di definizione verrà resa nota con una successiva comunicazione. La trasmissione potrà avvenire tramite il servizio Internet Fiscoline, tramite uno qualsiasi degli Uffici territoriali delle Direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate e tramite gli intermediari autorizzati.

Ancora, nella Circolare è precisato che l’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria, dopo aver verificato l’integrale pagamento di quanto dovuto, dispone immediatamente la sospensione della riscossione dei ruoli. A seguito della presentazione della domanda di definizione e della verifica della sua regolarità, l’Ufficio provvede, poi, allo sgravio dei ruoli non pagati.

Le spese di giudizio rimangono a carico della parte che le ha anticipate. Il contribuente, quindi, con la definizione della lite, rinuncia alla vittoria delle spese di giudizio.

Dalle somme dovute per la definizione della controversia possono essere scomputate quelle già versate sulla base di iscrizioni a ruolo provvisorie. Se le somme versate provvisoriamente in pendenza di giudizio sono di importo superiore alle somme dovute per la definizione, il contribuente può ottenere il rimborso dell’importo eccedente nel solo caso in cui l’Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente sulla base dell’ultima o dell’unica pronuncia non definitiva emessa. Il valore della controversia, inoltre, deve essere superiore a Euro 2.000.

La somma dovuta per la definizione non può essere compensata con nessun credito d’imposta.

Le liti fiscali suscettibili di definizione sono sospese dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012. La sospensione non opera se il contribuente presenta istanza di trattazione. Se la data di trattazione della lite era stata già fissata in quel periodo, il giudizio procede, almeno che il contribuente ne richieda la sospensione per avvalersi della definizione. Qualora venga presentata domanda di definizione, la sospensione dei giudizi si protrae fino al 30 settembre 2012.

L’Agenzia delle Entrate ha anche precisato che, qualora sia rilevata la irregolarità della definizione o l’omesso o insufficiente pagamento di quanto dovuto, viene notificato al contribuente e depositato presso l’organo giurisdizionale un provvedimento di diniego della definizione della lite fiscale pendente. Le somme eventualmente pagate dal contribuente, in presenza di un provvedimento di diniego della definizione, potranno essere rimborsate, purché il provvedimento in questione non sia stato impugnato e non pendano più i termini per impugnarlo.

Ancora, nella Circolare viene reso noto che in presenza di più coobbligati, la definizione effettuata da uno di essi ha effetti anche nei confronti degli altri.

Infine, qualora venga comunicata dall’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria la regolarità della definizione, verrà dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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