Con Sentenza 29 luglio 2005, n. 16049/2005, la Corte di Cassazione ha disposto che la mancata risposta ai questionari inviati, ai fini dell’accertamento, dall’Amministrazione finanziaria, non giustifica l’accertamento induttivo del reddito d’impresa, qualora l’omissione sia avvenuta prima dell’entrata in vigore della Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (9 marzo 1999).
Ne consegue che nel caso in cui l’omissione sia avvenuta:
· prima del 9 marzo, l’accertamento induttivo non è giustificato;
· in data 9 marzo o successiva, l’accertamento induttivo è, invece, giustificato.
Fonte: www.seac.it