NULL
Altre Novità
31 Gennaio 2009

Cumulabilità di incentivi fiscali: Risoluzione delle Entrate

Scarica il pdf

Con Risoluzione 27 gennaio 2009, n. 20, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un’istanza d’interpello, ha fornito chiarimenti in merito alla cumulabilità dell’incentivo previsto per la produzione di energia mediante fotovoltaico di cui al D.Lgs. n. 387/2003 (c.d. tariffa incentivante) ed il credito d’imposta per i nuovi investimenti (c.d. Visco Sud), di cui all’art. 1, commi 271-279, Finanziaria 2007.

E’ stato chiarito che è possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni. Tuttavia, la cumulabilità può riguardare, al massimo il 20% del bonus fiscale. Qualora il soggetto utilizzi il credito d’imposta per una percentuale superiore al 20%, si perde il beneficio della tariffa incentivante erogata in relazione all’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto fotovoltaico.

Nel caso di specie, il credito di imposta era stato concesso nella misura del 50% per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico. Poiché le tariffe incentivanti non sono applicabili se sono concessi contributi in misura superiore al 20% del costo dell’investimento, il credito d’imposta potrà quindi essere fruito e cumulato con la tariffa incentivante solo nella misura del 20%.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
26 Luglio 2024
Le indicazioni dell’agenzia delle entrate sul ravvedimento speciale

Per aderire all'istituto del ravvedimento speciale, è necessario effettuare il...

26 Luglio 2024
Flexible Benefit

I Flexible Benefit sono una serie di beni e servizi, che un’azienda può decidere...

26 Luglio 2024
Se l’investimento non è nuovo, nessun credito d’imposta 4.0

Una società non può beneficiare del credito d'imposta 4.0 (articolo 1, commi da 1051 a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto