Con Risoluzione 3 luglio 2009, n. 170, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all’applicabilità o meno, in sede di successione, del criterio di “valutazione automatica” delle aree destinate ad impianti e attrezzature pubbliche.
Secondo l’Agenzia, le citate aree, di regola non edificabili, possono diventarlo qualora:
- non siano finalizzate a un uso esclusivamente pubblicistico;
- sia prevista la possibilità di interventi ad opera di privati.
Tale interpretazione può trovare applicazione ai fini del cosiddetto “criterio di valutazione automatica” di cui all’articolo 34, comma 5, D.Lgs. n. 346/1990, relativo all’imposta sulle successioni e donazioni.
Fonte: www.seac.it
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