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10 Marzo 2012

Credito d’imposta utilizzato indebitamente dalle imprese che investono in Sicilia: istituiti i codici tributo per il recupero.

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Con la Risoluzione n. 21 del 1° marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato, che è stato concesso alle imprese che effettuano nuovi investimenti nel territorio siciliano, ai sensi della Legge regionale della Sicilia n. 11 del 17 novembre 2009.

In particolare, la Legge regionale suddetta aveva previsto un contributo, nella forma del credito d’imposta, in favore delle imprese operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi, comprese quelle artigiane, che effettuano, entro il 31 dicembre 2013, nuovi investimenti nel territorio siciliano, nei limiti stabiliti dalla legge.

Con una Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (la n. 118 del 9 dicembre 2011) era stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in questione. Inoltre, con una Convenzione stipulata tra la Regione Sicilia e l’Agenzia delle Entrate, il 17 novembre 2010, erano state disciplinate le attività di gestione delle operazioni di fruizione del credito d’imposta ed era stato previsto il controllo sul corretto utilizzo del credito e l’eventuale recupero del credito medesimo.

I codici tributo istituiti con la Risoluzione del 1° marzo 2012 riguardano, appunto, il recupero suddetto e sono: il codice “3908”, denominato “Credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese – Regione Siciliana – L.R. n. 11/2009, e relativi interessi – controllo sostanziale dei presupposti e requisiti di legge”, ed il codice “3909”, denominato “Credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese – Regione Siciliana – L.R. n. 11/2009, sanzione – controllo sostanziale dei presupposti e requisiti di legge”.

I codici in questione devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme della colonna “Importi a debito versati”. Devono, inoltre, essere indicati obbligatoriamente il “codice ufficio” ed il “codice atto” riportati nel provvedimento di recupero notificato al contribuente. Infine, nel campo “Anno di riferimento”, deve essere indicato l’anno nel quale è effettuato il versamento.   

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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