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18 Maggio 2013

Credito d’imposta relativo ai contributi per l’acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni: istituiti i nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione.

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Con la Risoluzione n. 32 del 15 maggio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta relativo al contributo previsto dal Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 per l’acquisto di nuovi veicoli.

In particolare, l’articolo 17-decies del Decreto suddetto ha previsto un contributo in favore di coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive e che consegnano per la rottamazione un veicolo del quale siano proprietari o, in caso di locazione finanziaria, utilizzatori, da almeno dodici mesi.

Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d’acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del nuovo veicolo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano questo importo nella forma del credito d’imposta per il versamento delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate nella qualità di sostituti d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’Irpef, dell’Ires e dell’Iva, dovute, anche in acconto, per l’esercizio nel quale viene richiesto al Pubblico Registro Automobilistico l’originale del certificato di proprietà e per i successivi.

I codici tributo istituiti con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate sono il codice “6832”, per il credito d’imposta relativo al contributo del 20 % del prezzo di acquisto, previsto fino ad un massimo di 5.000 Euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km; il codice “6838”, per il credito d’imposta relativo al contributo del 20 % del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000 Euro, per i veicoli che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km; il codice “6839”, per il contributo del 20 % del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 2.000 Euro, per i veicoli che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.

Questi codici riguardano gli acquisti effettuati nel 2013 e nel 2014. Con una successiva Risoluzione, verranno individuati i codici tributo che potranno essere utilizzati per il credito d’imposta relativo agli acquisti effettuati nell’anno 2015.

I codici istituiti devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli “importi a credito compensati”, o, nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna degli “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento”, deve essere indicato l’anno di immatricolazione dei veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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