Con Risoluzione 9 ottobre 2008, n. 376, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci.
Il nuovo codice tributo “6809”, denominato “credito d’imposta corrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008, in favore delle imprese di autotrasporto – articolo 83 bis, comma 26, del decreto legge 25 giugno 2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133“, dovrà essere esposto nella sezione Erario del modello F24 in corrispondenza:
- delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati“;
ovvero
- nella colonna “importi a debito versati“, per la restituzione comprensiva di interessi, nei casi di ravvedimento.
Fonte: www.seac.it
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