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21 Aprile 2008

Credito d’imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate

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Con Circolare 11 aprile 2008, n. 38, l’Agenzia delle Entrate, in seguito ad approvazione da parte della Commissione europea, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle agevolazioni previste dall’art. 1, commi da 271 a 279, Finanziaria 2007 (credito d’imposta alle imprese ubicate nelle cosiddette “aree svantaggiate” per l’acquisto di beni strumentali nuovi).

In particolare, la Circolare dell’Agenzia precisa che il credito d’imposta in esame è riconosciuto nel rispetto degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 anche per gli investimenti effettuati nel 2007. Secondo l’Agenzia, inoltre, l’agevolazione:

  • spetta per l’acquisto di beni strumentali nuovi connessi ad un progetto d’investimento iniziale;
  • è da utilizzarsi ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi.

Infine, l’Amministrazione finanziaria specifica che solo l’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.L. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

 

Fonte:  www.seac.it

 

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