Con Risoluzione 3 aprile 2008, n. 125, l’Agenzia delle Entrate ha fornito maggiori chiarimenti in merito al credito d’imposta per il riacquisto della prima casa nel caso in cui questo avvenga a titolo gratuito (per donazione).
L’Agenzia evidenzia come la norma dispositiva dell’agevolazione stabilisca che detto credito va utilizzato in diminuzione dell’imposta di registro o dell’IVA dovuta sull’acquisto.
Nel caso in esame, in particolare, con il ripristino dell’imposta sulle successioni e donazioni, il credito d’imposta non spetta in quanto l’atto di riacquisto della prima casa non è soggetto né ad imposta di registro, né ad IVA; solo in presenza di queste matura il diritto al credito d’imposta.
Fonte: www.seac.it
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