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17 Dicembre 2010

Corte di Giustizia UE: condizioni per l’esenzione dall’accisa dell’alcol contenuto nel vino, nel porto e nel cognac da cucina.

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La Terza Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la Sentenza del 9 dicembre 2010, riferita al procedimento C-163/09, si è pronunciata riguardo alla corretta interpretazione della Direttiva del Consiglio del 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcol e sulle bevande alcoliche. In particolare, la questione controversa riguarda l’individuazione del regime fiscale dell’alcol che entra nella composizione del vino, del porto e del cognac da cucina. 

La normativa comunitaria in questione prevede l’applicazione dell’accisa all’alcol etilico, ossia a tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2 % vol, anche se parte di un altro prodotto, ma prevede anche l’esenzione dall’accisa nel caso in cui l’alcol venga utilizzato per la produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche (art. 27, n. 1, lett. e) della Direttiva 92/83) o per la fabbricazione di prodotti alimentari (art. 27, n. 1, lett. f) della Direttiva 92/83).     

Parte della controversia è una società grossista inglese di prodotti alimentari alla quale era destinato un carico di vino da cucina bianco e rosso, di porto e di cognac, fermato alla dogana francese e per il quale non era stata pagata alcuna accisa alle autorità inglesi.    

La Corte Europea ha evidenziato che il vino da cucina ed il porto da cucina dei quali si tratta nella causa contengono sicuramente alcol etilico con un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2 % vol. Inoltre, non assume alcuna rilevanza, rispetto all’esenzione dall’accisa, la circostanza che si tratti di prodotti non idonei al consumo quali bevande. Quindi, la Corte è giunta alla conclusione che la normativa che prevede l’applicazione dell’accisa all’alcol etilico possa valere anche per il vino da cucina ed il porto da cucina.

Inoltre, la Corte Europea ha precisato che in linea di principio il vino da cucina, il porto da cucina ed il cognac da cucina possono, però, rientrare nell’esenzione dall’accisa prevista dalla normativa comunitaria ed in particolare nell’ipotesi di esenzione prevista per il caso in cui l’alcol venga utilizzato per la produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari (art. 27, n. 1, lett. e), Direttiva 92/83). La Corte ha escluso, altresì, che tale esenzione valga per il caso specifico, in quanto i prodotti del carico in questione non erano destinati alla produzione di aromi, ma erano destinati ad essere utilizzati come ingredienti per pietanze pronte e, quindi, rientravano nell’ambito di applicazione della diversa esenzione prevista in caso di impiego di alcol per la fabbricazione di prodotti alimentari (art. 27, n. 1, lett. f) della Direttiva 92/83).

Riguardo all’applicazione della normativa comunitaria in Paesi diversi, la Corte ha affermato che se i prodotti sono stati esentati dall’accisa nello Stato membro nel quale sono prodotti, lo Stato membro nel quale sono destinati ad essere commercializzati deve riservare a questi prodotti, nel proprio territorio, un trattamento identico. Ciò salvo il caso in cui ricorrano degli elementi concreti, oggettivi e verificabili dai quali risulti che il primo Stato membro non abbia applicato correttamente le disposizioni della Direttiva comunitaria in materia o che giustifichino l’adozione da parte dello Stato nel quale i prodotti vengono commercializzati di misure volte ad evitare una frode, un’evasione o un abuso in materia di esenzioni o ad assicurare l’applicazione agevole e corretta delle esenzioni medesime.    

Infine, la Corte Europea ha precisato che la subordinazione della concessione dell’esenzione al rispetto di alcune condizioni, come la limitazione dei soggetti autorizzati a richiedere il rimborso dell’accisa versata, il termine di quattro mesi per presentare la richiesta di rimborso e la fissazione di un importo minimo di rimborso (condizioni previste dalla normativa inglese), possa essere legittima solo se risulti da elementi concreti, oggettivi e verificabili che simili condizioni siano necessarie per assicurare l’applicazione agevole e corretta dell’esenzione o per evitare frodi, evasioni o abusi.  

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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