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5 Novembre 2010

Corte di Cassazione: legittimi gli accertamenti bancari estesi ai conti della suocera

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La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 19493 del 13 settembre 2010, ha riconosciuto la fondatezza dei motivi dedotti dall’Agenzia delle Entrate per l’impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia ed ha, pertanto, cassato la sentenza medesima, rinviando per la decisione ad altra sezione della Commissione. La Suprema Corte ha, infatti, riconosciuto che nella sentenza impugnata non erano stati correttamente seguiti dei consolidati principi affermati da essa stessa.   

Si tratta, in particolare, del principio secondo il quale l’estensione delle indagini bancarie anche a soggetti terzi rispetto alla società contribuente non può ritenersi illegittima in quanto detti soggetti abbiano riferimento nella società o quali amministratori e soci o quali congiunti di questi. Il rapporto familiare deve ritenersi, infatti, sufficiente a giustificare, salvo prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate sui conti bancari dei soggetti indicati. Nel caso specifico, si è affermata la legittimità di verifiche riguardanti movimentazioni bancarie su due conti correnti intestati alla suocera del socio amministratore unico della società contribuente, sui quali erano delegati ad operare sia il predetto socio, sia l’altro socio della società medesima, cugino del primo.

In tale sede, la Corte di Cassazione ha, altresì, confermato altri precedenti orientamenti. Ad esempio, quello secondo il quale i dati raccolti dall’Ufficio tributario in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente consentono di imputare gli elementi da essi risultanti direttamente a ricavi dell’attività svolta dal medesimo contribuente, salva la possibilità per lo stesso di dimostrare che determinati accrediti non costituiscono proventi della stessa attività. Inoltre, l’art. 32 del D.P.R. 600/1973, nella parte in cui prevede l’invito al contribuente a fornire dati e notizie in ordine agli accertamenti bancari, non impone all’Ufficio l’obbligo di uno specifico e previo invito, ma gli attribuisce una facoltà, della quale può avvalersi in piena discrezionalità, ed il mancato esercizio di tale facoltà non può, quindi, determinare di per sé l’illegittimità della verifica operata sulla base di quegli accertamenti.       

 

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