La Corte di Cassazione, con Sentenza 17 febbraio 2005, n. 3233 ha stabilito che, ai sensi dell’art. 74, comma 1, Legge n. 342/2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati notificati dopo il 1º gennaio 2000 hanno efficacia solamente per i periodi d’imposta successivi alla data della loro notifica.
I Comuni non sono pertanto legittimati a richiedere per le annualità precedenti l’ICI risultante dalla differenza tra quanto versato dal contribuente e quanto risulterebbe dovuto in base alla nuova rendita, né le relative sanzioni e interessi.
Fonte: www.seac.it