Con Sentenza 4 agosto 2006, n. 17730, la Corte di Cassazione, ha stabilito che l’ICI dovuta per un terreno concesso in diritto di superficie per l’edificazione di un fabbricato grava sul proprietario del fabbricato costruito sul terreno.
Il caso riguardava la richiesta di rimborso dell’ICI, per mancanza del presupposto impositivo, da parte dei soci assegnatari di alloggi costruiti da una cooperativa edilizia a proprietà indivisa su un terreno concesso dal Comune alla cooperativa in diritto di superficie per la costruzione di fabbricati ad uso abitativo, per il periodo di costruzione del fabbricato.
Secondo la Corte, la costituzione di un diritto di superficie su un’area edificabile, ma non ancora edificata, non incide sull’identificazione dell’area come bene assoggettabile all’imposta né del suo proprietario come soggetto obbligato; l’edificazione dell’area rende l’ICI applicabile al fabbricato e al proprietario del medesimo, anche se solo superficiario del suolo.
Fonte: www.seac.it
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