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14 Aprile 2012

Controversie relative ad atti di riscossione: in una Circolare tutte le regole per il coordinamento delle difese dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agente della riscossione.

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Nella Circolare n. 12 del 12 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate, in accordo con Equitalia, ha fornito una serie di istruzioni agli Uffici dell’Amministrazione finanziaria riguardo alla gestione delle controversie in merito agli atti di riscossione relativi alle entrate gestite dall’Agenzia medesima.

In primo luogo, è stato evidenziato il criterio generale secondo il quale il contribuente che intende impugnare dinanzi al giudice tributario un atto della riscossione deve agire contro l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate qualora intenda contestare vizi relativi all’attività dell’Agenzia medesima (e, quindi, relativi alla legittimità della pretesa tributaria), mentre deve agire contro l’Agente della riscossione qualora intenda contestare vizi dell’atto relativi all’attività dell’Agente medesimo (attività successiva alla consegna al ruolo).

L’Agente della riscossione, quindi, sarà convenuto in giudizio qualora la contestazione del contribuente riguardi la formazione della cartella di pagamento (errata individuazione del contribuente, mancanza della sottoscrizione, mancata indicazione del responsabile del procedimento, vizi della notifica).

Se oggetto dell’impugnazione da parte del contribuente sono degli atti compiuti dall’Agente della riscossione diversi dalla cartella di pagamento, come l’iscrizione di ipoteca o il fermo di beni mobili registrati, legittimato passivo è comunque l’Agente della riscossione, almeno che il contribuente intenda contestare la mancata notifica degli atti presupposti o la legittimità della pretesa tributaria.

Nella Circolare è stata data indicazione agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate affinché, qualora decidano di non costituirsi in controversie che riguardano la propria attività, nelle quali sia parte anche l’Agente della riscossione, e ritengano di dover provvedere allo sgravio del ruolo, ne diano comunicazione all’Agente della riscossione, almeno venti giorni prima della scadenza del termine per la costituzione in giudizio. Allo stesso modo devono dare comunicazione all’Agente della riscossione, almeno due mesi prima della scadenza del termine lungo e almeno venti giorni prima della scadenza del termine breve, della decisione adottata riguardo all’acquiescenza ad una sentenza sfavorevole per l’Ufficio, che rientri nell’ambito di propria competenza.

Nella Circolare in questione, inoltre, sono state date alcune importanti indicazioni riguardo al coordinamento delle difese dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agente della riscossione. E’ stato, ad esempio, individuato come criterio da seguire quello in base al quale l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione, in presenza di una sentenza sfavorevole, devono decidere autonomamente l’interesse alla prosecuzione del giudizio, considerando le ragioni della soccombenza.

Inoltre, l’eventuale impugnazione della sentenza deve essere proposta nei confronti di tutte le parti del giudizio.

Se l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate è chiamato in causa per questioni che riguardano esclusivamente la legittimità di atti dell’Agente della riscossione, deve eccepire il difetto di legittimazione passiva. E ciò anche alla luce della rilevanza che assume l’esatta individuazione del soggetto passivo ai fini dell’applicazione o meno della nuova disciplina in materia di mediazione delle controversie tributarie.

L’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, però, nel caso suddetto, deve comunque chiamare in causa l’Agente della riscossione. Tale chiamata in causa deve essere inserita nelle controdeduzioni da depositare in Commissione tributaria.

Nella Circolare viene, altresì, precisato che, una volta ottenuta l’autorizzazione alla chiamata in causa da parte del Giudice, l’Ufficio dell’Agenzia deve predisporre l’atto di chiamata in causa nel quale deve essere riprodotto integralmente il contenuto del ricorso introduttivo del contribuente, delle proprie controdeduzioni, di eventuali altri atti del giudizio e dell’autorizzazione del Giudice. L’atto di chiamata in causa deve essere notificato all’Agente della riscossione che ha emesso l’atto impugnato, nel termine stabilito, e deve essere depositato in Commissione.

Se il contribuente ha proposto un ricorso che riguarda anche l’attività dell’Ufficio dell’Agenzia, questo deve comunque chiamare in causa l’Agente della riscossione e presentare, nell’atto di costituzione in giudizio, le controdeduzioni relative alla propria attività.  

Nella Circolare del 12 aprile 2012, è stato anche precisato che l’Agenzia delle Entrate, prima di costituirsi, dovrebbe inviare informalmente all’Agente della riscossione copia del ricorso presentato dal contribuente, così da permettergli di valutare prontamente se intervenire volontariamente in giudizio o meno. L’intervento volontario naturalmente esclude la necessità della chiamata in causa.

Se l’Agente della riscossione, nonostante sia stato chiamato in causa dall’Agenzia, non si costituisce, sarà l’Ufficio dell’Agenzia a trasmettergli l’eventuale sentenza favorevole per il contribuente per motivi addebitabili all’Agente.

L’altra ipotesi presa in considerazione nella Circolare è quella nella quale il contribuente chiami in giudizio esclusivamente l’Agente della riscossione, eccependo anche, o soltanto, dei vizi che sono riferibili all’attività dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Sarà, in questo caso, l’Agente che dovrà chiamare in causa l’Ufficio, il quale a sua volta dovrà tempestivamente costituirsi, presentando le difese relative alla propria attività.

Infine, qualora il contribuente chiami in causa sia l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, sia l’Agente della riscossione, contestando esclusivamente l’attività dell’Agente, l’Ufficio dovrà eccepire il difetto di legittimazione passiva e chiedere l’estromissione dalla lite. L’Agente della riscossione, da parte sua, dovrà controdedurre sui motivi del ricorso e porre in essere tutti i successivi necessari adempimenti. Se, invece, le contestazioni del contribuente riguardano esclusivamente l’attività dell’Ufficio, sarà questo a doversi costituire difendendo la propria attività.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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