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24 Settembre 2011

Contributo unificato anche nel processo tributario: tutte le indicazioni del Dipartimento delle Finanze.

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Nella Circolare del Dipartimento delle Finanze del 21 settembre 2011, sono stati forniti diversi chiarimenti riguardo alla disciplina del contributo unificato prevista dalle recenti modifiche normative.

Si ricorda che, con la Manovra economica di luglio, è stato introdotto, anche nel processo tributario, il contributo unificato, già vigente nell’ambito del processo civile e amministrativo.

Il contributo è dovuto per tutti i ricorsi notificati a partire dal 7 luglio 2011. Per ricorsi si intendono tutti gli atti introduttivi di nuovi giudizi di primo grado, di appello e di esecuzione.

Nella Circolare sono stati individuati specificamente gli atti ed i provvedimenti soggetti al contributo unificato. Si tratta, ad esempio, del ricorso e dell’appello principale, dell’appello incidentale, dell’istanza di revocazione, dell’opposizione di terzo, dei motivi aggiunti nei casi nei quali si configurino come proposizione di nuovo ricorso avverso atti non indicati in quello introduttivo e depositati in corso di giudizio.

Non sono soggetti, invece, a contributo unificato una serie di atti, come l’istanza di correzione materiale della sentenza, la riassunzione del processo dichiarato sospeso o interrotto, l’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, la relazione depositata dal consulente tecnico di parte, la chiamata di terzo in causa.

La regola vuole che la parte che per prima si costituisce in giudizio e deposita il ricorso introduttivo è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. Quindi, qualora il resistente si costituisca in giudizio prima dell’attore, il soggetto obbligato al pagamento del contributo unificato sarà la parte resistente.

Nella Circolare è stato precisato che deve ritenersi, però, esonerato dal versamento del contributo unificato la parte resistente che si costituisca presso la Segreteria della Commissione competente, qualora il ricorrente o l’appellante non si siano costituiti mediante deposito dei rispettivi atti introduttivi entro i trenta giorni prescritti dalla legge. In questi casi, infatti, verrà emesso un provvedimento nel quale sarà affermata l’inammissibilità del ricorso o dell’appello.

Nella Circolare sono stati, altresì, elencati gli importi del contributo unificato in relazione al valore della controversia.

E’ stato ricordato, inoltre, che il contributo, alla luce delle nuove disposizioni di legge, è aumentato della metà nel caso in cui il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o la parte non indichi il proprio codice fiscale nell’atto introduttivo. Nella Circolare, però, è stato precisato che la mancata indicazione della PEC o del codice fiscale possa essere sanata dalla parte, previa apposita richiesta anche informale della Segreteria della Commissione tributaria competente, con il deposito di un atto contenente le indicazioni mancanti, atto che prima di essere depositato non dovrà essere notificato alla controparte.

Tutte le parti tenute al versamento del contributo unificato devono dichiarare il valore della controversia nelle conclusioni del ricorso, indipendentemente dal valore indicato nella nota di iscrizione a ruolo. Il valore della controversia corrisponde generalmente all’importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. Se la controversia riguarda esclusivamente l’irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma delle sanzioni.

Importante è rilevare che nel caso in cui nelle conclusioni del ricorso non venga indicato il valore della controversia, verrà applicato automaticamente il contributo unificato pari a 1.500,00 Euro. Questa regola vale per i ricorsi notificati a partire dal 17 settembre 2011.

Il contributo unificato può essere versato tramite modello F23, presso gli uffici postali tramite l’apposito bollettino di conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria dello Stato, competente per Provincia, o presso le rivendite di valori bollati.

Nella Circolare sono state fornite, inoltre, alcune precisazioni riguardo alle procedure di riscossione ed al rimborso del contributo unificato.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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