Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero del Tesoro, ha varato un decreto ministeriale per la determinazione delle modalità e dei termini per operare la trattenuta del contributo di solidarietà sugli importi pensionistici.
Pertanto dal 1.1.2000, per un periodo di tre anni, saranno colpite le pensioni corrisposte da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie con ammontare superiore al massimale annuo previsto dall’art. 2, comma 18 della L. 335/1995. Tale limite, per l’anno 2000, è di Lit. 144.263.000.
Il contributo è pari al 2% della parte eccedente il limite massimo. Se si posseggono due pensioni, queste vengono sommate ai fini del calcolo.
La modalità di tassazione è quella della trattenuta da parte dell’ente erogatore, sia in acconto sia a conguaglio.
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