Con Sentenza n. 185, depositata il 25 settembre 2006, la I Sezione della CTP di Frosinone ha affermato, per la prima volta, che per l’applicazione delle sanzioni tributarie agli intermediari è necessario il contraddittorio se da questi richiesto.
L’art. 7-bis, D.Lgs. n. 241/1997 prevede la comminazione di una sanzione agli intermediari di cui all’art. 3, D.P.R. n. 322/1998, in caso di omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni. Tuttavia, per la sua applicazione l’art. 18, Legge n. 689/1981 dispone che l’intermediario deve essere sentito dall’ente impositore se ne fa espressamente richiesta.
Secondo la Commissione, la mancata audizione dell’intermediario viola una regola procedimentale e pertanto il provvedimento (ordinanza-ingiunzione) formatosi a conclusione dello stesso deve ritenersi illegittimo.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale