Con Sentenza 6 febbraio 2009, n. 2870, la Corte di Cassazione ha stabilito la non impugnabilità, da parte dei contribuenti, dell’atto con cui l’Amministrazione finanziaria rifiuta di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo (avvisi di accertamento e liquidazione).
La Corte ha precisato che la non impugnabilità di tali atti è nel rispetto:
- della discrezionalità propria dell’attività di autotutela;
- della legittimità di un atto ormai definitivo.
Fonte: www.seac.it
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