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15 Ottobre 2011

Condono fiscale: non e’ possibile beneficiarne se la controversia e’ instaurata pretestuosamente.

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 19693 del 27 settembre 2011, ha negato la fondatezza del motivo d’impugnazione dedotto dal contribuente, secondo il quale la proposta di chiusura di una lite pendente potrebbe essere presa in considerazione anche quando l’ atto di impugnazione dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria sia stato presentato oltre i termini di legge. Secondo l’interpretazione della normativa sul condono fiscale, fornita dal ricorrente, infatti, sarebbe richiesta “la pendenza di una lite” e non “la pendenza di una lite sul rapporto sostanziale”. Sarebbe, quindi, sufficiente la proposizione dell’atto introduttivo del giudizio, e l’eventuale accertamento di inammissibilità dell’instaurazione della lite, secondo il ricorrente, non assumerebbe carattere di impedimento alla definizione della controversia.

La Suprema Corte, come anticipato, non ha condiviso le ragioni del contribuente.

In primo luogo, il giudice del merito aveva correttamente messo in evidenza la natura pretestuosa del ricorso introduttivo del procedimento di impugnazione dell’atto di accertamento. Il provvedimento impositivo, infatti, era già divenuto definitivo ed esecutivo ed era già iniziata l’espropriazione forzata dei beni del contribuente.

La Corte di Cassazione ha, quindi, ricordato che, secondo un principio già ampiamente affermato dalla Corte medesima, l’impugnazione tardiva ai fini meramente strumentali non può determinare alcun effetto nell’ambito del condono fiscale. Il pagamento di una somma inferiore, infatti, può essere consentito soltanto quando abbia per contropartita l’eliminazione di un contenzioso, ma non può essere consentito quando tale contenzioso non sussista più in quanto l’atto impositivo sia divenuto definitivo per mancata impugnazione.

Una diversa interpretazione della normativa in materia, invece di ridurre il contenzioso, indurrebbe il proliferare di un contenzioso artificioso e strumentale.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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