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4 Luglio 2006

Condono è valido solo per il coniuge che se ne avvale

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Con Sentenza 28 aprile 2006, n. 10003, la Corte di Cassazione ha affermato che la dichiarazione integrativa presentata da uno solo dei coniugi, non produce effetti nei confronti dell’altro.

Nel caso di specie, solo uno dei coniugi di un’impresa familiare si era avvalso del condono di cui all’art. 34, Legge n. 413/1991. L’Amministrazione finanziaria aveva poi proceduto all’accertamento del reddito nei confronti dell’atro coniuge.

Secondo la Corte, ciò è legittimo in quanto l’art. 33, Legge n. 413/1991 dispone che in caso di azienda coniugale gestita in comune, i coniugi cui sono imputati i redditi pro quota, possono presentare dichiarazioni integrative autonome.

Fonte:  www.seac.it

 

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