NULL
Altre Novità
4 Luglio 2006

Condono è valido solo per il coniuge che se ne avvale

Scarica il pdf

Con Sentenza 28 aprile 2006, n. 10003, la Corte di Cassazione ha affermato che la dichiarazione integrativa presentata da uno solo dei coniugi, non produce effetti nei confronti dell’altro.

Nel caso di specie, solo uno dei coniugi di un’impresa familiare si era avvalso del condono di cui all’art. 34, Legge n. 413/1991. L’Amministrazione finanziaria aveva poi proceduto all’accertamento del reddito nei confronti dell’atro coniuge.

Secondo la Corte, ciò è legittimo in quanto l’art. 33, Legge n. 413/1991 dispone che in caso di azienda coniugale gestita in comune, i coniugi cui sono imputati i redditi pro quota, possono presentare dichiarazioni integrative autonome.

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
17 Aprile 2026
Affitti brevi

Affitti brevi: Cosa sono? Gli affitti brevi sono contratti di locazione di immobili...

17 Aprile 2026
Partita IVA per Nutrizionista: cosa sapere, costi e tasse

Aprire e gestire Partita IVA per Nutrizionista: ecco cosa sapere, quali sono gli oneri,...

17 Aprile 2026
ISA 2026 e CPB 2026–2027: cosa cambia davvero per i dati precalcolati

Il provvedimento del 13 aprile 2026 dell’Agenzia delle Entrate introduce un...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto