NULL
Altre Novità
4 Luglio 2006

Condono è valido solo per il coniuge che se ne avvale

Scarica il pdf

Con Sentenza 28 aprile 2006, n. 10003, la Corte di Cassazione ha affermato che la dichiarazione integrativa presentata da uno solo dei coniugi, non produce effetti nei confronti dell’altro.

Nel caso di specie, solo uno dei coniugi di un’impresa familiare si era avvalso del condono di cui all’art. 34, Legge n. 413/1991. L’Amministrazione finanziaria aveva poi proceduto all’accertamento del reddito nei confronti dell’atro coniuge.

Secondo la Corte, ciò è legittimo in quanto l’art. 33, Legge n. 413/1991 dispone che in caso di azienda coniugale gestita in comune, i coniugi cui sono imputati i redditi pro quota, possono presentare dichiarazioni integrative autonome.

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
16 Ottobre 2026
Portale Unico ISEE: Guida Completa 2026

Il nuovo portale unico ISEE è un servizio a disposizione sul sito ufficiale INPS. Con...

16 Ottobre 2026
Partita IVA per Psicologo clinico: guida completa per apertura, gestione, tasse e costi

Una guida fiscale pensata per l’apertura e la gestione della Partita IVA per Psicologo...

16 Ottobre 2026
Partite IVA inattive: nuove regole per la riattivazione

L’Agenzia delle Entrate aggiorna le procedure per la chiusura d’ufficio delle...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto