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25 Gennaio 2014

Comunicazione dei beni concessi in godimento a soci o familiari e dei finanziamenti concessi all’impresa da soci o familiari: alcuni chiarimenti nelle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.

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Sono state pubblicate sul sito web dell’Agenzia delle Entrate le risposte alle domande più frequenti in materia di comunicazione dei dati dei beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore e dei finanziamenti e capitalizzazioni effettuati da soci e familiari dell’imprenditore in favore dell’impresa.

In particolare, l’Agenzia ha chiarito che sono esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione relativa ai finanziamenti i contribuenti che adottano il regime di contabilità semplificata, almeno che si tratti di imprese in contabilità semplificata che hanno un conto corrente dedicato all’attività.

L’esonero riguarda, inoltre, le imprese che sono soggette ai regimi contabili agevolati previsti dai commi 1 e 2 e dal comma 3 dell’articolo 27 del Decreto Legge n. 98 del 2011 ed al regime delle nuove iniziative produttive, e che non hanno un conto corrente dedicato all’attività.

L’obbligo di comunicazione sussiste in ogni caso per le imprese che adottano il regime di contabilità ordinaria.

E’ stato, inoltre, ricordato che il modello in questione non è un modello di dichiarazione, ma un modello di comunicazione e, pertanto, non sono applicabili ad esso gli obblighi in materia di conservazione dei documenti contabili.

Riguardo alle indicazioni dell’ammontare dei finanziamenti e del valore delle capitalizzazioni, queste possono essere effettuate contemporaneamente. Occorrerà compilare un intercalare per i finanziamenti ed un altro per le capitalizzazioni. Infine, se nel medesimo periodo d’imposta, sono stati effettuati più finanziamenti, o più apporti, bisognerà indicare la data dell’ultimo finanziamento o dell’ultimo apporto.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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