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13 Aprile 2013

Compensazione dei crediti, Tares ed Imu: tutte le novita’ nel nuovo Decreto sul pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione.

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Con il Decreto Legge n. 35 dell’8 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della stessa data, sono state emanate disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali ed in materia di versamento dei tributi degli enti locali.

Nel Decreto sono state inserite alcune importanti misure di carattere tributario.

– All’articolo 8 del Decreto Legge, è stato disposto che gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni alla data del 31 dicembre 2012, per somministrazioni, forniture ed appalti, sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo. Tale disposizione, però, non riguarda l’Iva.

– All’articolo 9, è stato previsto che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012, nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazioni, forniture ed appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di adesione all’invito a comparire, di adesione ai verbali di constatazione, di acquiescenza, di definizione agevolata delle sanzioni, di conciliazione giudiziale e di mediazione.

A tale fine il credito deve essere certificato dall’ente debitore.

Un successivo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze stabilirà i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni suddette.

– Al comma 2 dell’articolo 9, è stato stabilito che, a decorrere dall’anno 2014, il limite di 516.000 Euro previsto per la compensazione, tramite modello F24, dei crediti fiscali e contributivi, per ciascun anno solare, sarà innalzato a 700.000 Euro.

– All’articolo 10 del Decreto Legge, comma 2, è stato stabilito che, per il solo anno 2013, riguardo al nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), operano le seguenti regole:

la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito Internet istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

– per il versamento delle rate diverse dall’ultima, i Comuni potranno inviare ai contribuenti i modelli di pagamento già predisposti per il pagamento della Tarsu o della Tia 1 o della Tia 2 o indicare le altre modalità di pagamento già utilizzate per i medesimi prelievi. Questi pagamenti verranno scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di Tares, per il 2013;

– la maggiorazione di 0,30 Euro per metro quadrato, interamente riservata allo Stato, dovrà essere versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, tramite modello F24 o apposito bollettino di conto corrente postale. Tale maggiorazione non potrà essere aumentata dai Comuni.

– Al comma 4 dell’articolo 10 sono state introdotte alcune novità in materia di Imu.

La dichiarazione Imu non dovrà più essere presentata entro novanta giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o si sono verificate le variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, ma entro il 30 giugno dell’anno successivo.

I Comuni saranno tenuti ad inviare entro il 9 maggio le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ed i regolamenti relativi all’Imu. In caso di mancata pubblicazione entro il 16 maggio, i contribuenti dovranno versare la prima rata nella misura pari al 50 % dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.

Inoltre, la seconda rata sarà versata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro la data del 16 novembre, si dovrà fare riferimento agli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento o, in mancanza, a quelli adottati per l’anno precedente.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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