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18 Giugno 2011

Compensazione crediti e debiti tributari: non e’ ammessa al di fuori delle ipotesi previste dalle leggi fiscali.

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La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 12341 del 7 giugno 2011, ha confermato il principio, espresso già in precedenza dalla Suprema Corte, secondo il quale (il riferimento è alla materia dell’Iva) l’analitica regolamentazione della “solutio”, in particolare riguardo all’importo da pagare ed alle poste creditorie detraibili, esprime, pur nel vigore dell’articolo 8, comma 1, della Legge n. 212 del 27 luglio 2000, in tema di compensazione dell’obbligazione tributaria, l’esercizio, esclusivamente da parte della legge speciale, della facoltà di derogare alle disposizioni generali del codice civile sull’estinzione del credito per compensazione.

Il contribuente, quindi, non può, al di fuori delle ipotesi espressamente stabilite dalle disposizioni fiscali, opporre in compensazione, al credito vantato dall’Amministrazione finanziaria, il proprio credito restitutorio gravante sull’Amministrazione medesima.

La compensazione può trovare applicazione solo se prevista dalle singole leggi d’imposta.

         

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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