Con la Risoluzione n. 91 del 19 settembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha risposto alle richieste di informazioni presentate dall’Inps riguardo alla procedura da seguire per agevolare il rilascio del codice fiscale ai soggetti residenti all’estero che hanno maturato il diritto alla pensione.
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, in caso di obiettive difficoltà del cittadino a rivolgersi alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese di residenza, o in caso di urgenza dell’Inps nel dare seguito ai propri adempimenti, l’Istituto medesimo potrà richiedere direttamente l’attribuzione del codice fiscale ad un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Nella domanda dovranno essere indicati i dati anagrafici completi del titolare della pensione, il suo domicilio fiscale e la residenza estera. Dovrà, altresì, essere inserita la motivazione della richiesta ed una dichiarazione che attesti la corrispondenza dei dati della domanda a quelli desunti dagli atti in base ai quali l’Inps eroga la pensione.
Nel caso in cui non sia possibile determinare il domicilio fiscale del soggetto, l’Agenzia delle Entrate potrà procedere ad attribuire il codice fiscale senza acquisire il domicilio fiscale, acquisendo, però, obbligatoriamente, tutte le informazioni relative alla residenza estera.
L’Inps dovrà, inoltre, comunicare al cittadino residente all’estero il codice fiscale attribuito dall’Agenzia e dovrà comunicare a quest’ultima eventuali variazioni della residenza estera del beneficiario, oltre all’eventuale cessazione dell’erogazione della prestazione pensionistica a causa del decesso del beneficiario.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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