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17 Dicembre 2010

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui requisiti per beneficiare del cinque per mille.

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Con la Circolare n. 56 del 10 dicembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell’Irpef.

Le associazioni e le fondazioni destinatarie del cinque per mille devono presentare due requisiti fondamentali: devono aver ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, e devono operare senza scopo di lucro nei settori di rilevanza sociale individuati all’art. 10, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo n. 460 del 1997 (come l’assistenza sanitaria, la beneficenza, l’istruzione e la formazione, la tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, la ricerca scientifica).  

L’Agenzia ha precisato che il requisito della personalità giuridica deve intendersi riferito solo ai soggetti con personalità giuridica di diritto privato, e non anche a quelli con personalità giuridica di diritto pubblico.

Inoltre, quanto ai settori di attività, ribadendo indirizzi già espressi in precedenza, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nell’atto costitutivo o nello statuto dell’ente, devono essere indicate le attività che l’ente medesimo svolge nei settori previsti dalla normativa, e che le attività in questione, anche se non prevalenti, non devono avere carattere di occasionalità, marginalità o sussidiarietà, ma devono concorrere a realizzare gli scopi propri dell’ente. Infine, la previsione statutaria deve avere riscontro in concreto nell’attività effettivamente svolta all’ente.

Carattere essenziale delle associazioni e delle fondazioni beneficiarie del cinque per mille è, inoltre, rappresentato dalla non lucratività degli enti in questione. Questo comporta l’applicazione ad essi della regola del divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale e, in caso di scioglimento, del vincolo di devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Infine, facendo riferimento a quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, l’Agenzia ha affermato che, nel caso in cui prima dell’assegnazione delle somme, il soggetto al quale sono state destinate abbia cessato la propria attività (con riferimento a tutti i casi di estinzione per qualsiasi causa ed anche alla liquidazione dell’ente) o non svolga più le attività che hanno costituito il presupposto del beneficio, le somme attribuite non dovranno essere erogate. Se, invece, le somme sono state già erogate, ma il soggetto alle quali sono state destinate, prima dell’assegnazione delle somme, risulti aver cessato l’attività o non svolga più l’attività che dà diritto al beneficio, gli importi erogati dovranno essere recuperati.

Spetta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvedere all’erogazione ed all’eventuale recupero delle somme in questione. La perdita del beneficio per cessazione dell’attività, o per il venir meno dell’attività che ha dato diritto al beneficio, si applica a decorrere dall’esercizio finanziario 2006.   

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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