Con Circolare 14 aprile 2010, n. 18, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in materia di accertamento sulle compravendite immobiliari, specificando che nel caso in cui l’unico elemento di prova sia costituito dallo scostamento del corrispettivo dichiarato rispetto al valore normale, gli Uffici dovranno abbandonare il contenzioso.
La Legge comunitaria 2008 (Legge n. 88/2009), infatti, ha fatto venir meno la possibilità per il Fisco di rettificare le dichiarazioni solo sulla base dello scostamento tra il corrispettivo dichiarato per le cessioni immobiliari e il loro valore normale.
Tale circostanza, infatti, non costituisce più una presunzione legale relativa (come stabiliva il D.L. n. 223/2006) ma una presunzione semplice anche con riferimento al passato: pertanto, l’Amministrazione finanziaria porterà avanti il contenzioso soltanto se gli accertamenti sono fondati, oltre che su questa presunzione semplice, anche su altri elementi (ad esempio, un importo del mutuo superiore al prezzo di vendita).
Fonte: www.seac.it
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