Con Sentenza n. 108/08/06, depositata il 3 ottobre 2006, la CTR Lazio ha affermato che l’Amministrazione finanziaria non può utilizzare la documentazione bancaria ottenuta dalla magistratura tramite rogatoria internazionale ai fini dell’accertamento delle imposte; ciò vale anche se esiste un apposito provvedimento del procuratore della Repubblica che lo autorizza.
Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento sulla base delle dichiarazioni rese dal contribuente in sede di procedimento penale per il quale era stata richiesta la documentazione bancaria in virtù dell’accordo Italia-Svizzera.
Secondo la Commissione, tale accordo è specifico per ciò che riguarda la documentazione nell’ambito del processo penale, mentre esclude espressamente l’uso dei dati bancari ai fini fiscali. Per questa ragione non è ammissibile la tesi dell’Amministrazione fiscale, secondo la quale, l’avviso di accertamento è stato emesso a seguito delle dichiarazione rese dallo stesso contribuente nell’ambito del processo penale.
Fonte: www.seac.it
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