Con Risoluzione 3 maggio 2005, n. 53, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al verificarsi di ritardi nell’effettuazione degli investimenti agevolati ai sensi dell’art. 8, Legge n. 388/2000.
Le Entrate ritengono che quando i ritardi nell’avvio dell’investimento siano causati dal prolungarsi delle procedure amministrative e non dalla mera volontà del contribuente, essi non provocano la decadenza dal credito d’imposta.
Fonte: www.seac.it