Con un Comunicato Stampa del 23 maggio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che continuerà a seguire l’orientamento prevalente della Corte di Cassazione, ribadito anche da due pronunce delle Sezioni Unite del 2007, secondo il quale si deve escludere l’impugnabilità degli avvisi bonari, ossia delle comunicazioni con le quali si invitano i contribuenti a fornire eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni.
Il chiarimento si è reso necessario a seguito delle recente Sentenza della Corte di Cassazione n. 7344/2012, nella quale la Suprema Corte si è occupata incidentalmente degli avvisi bonari, riconoscendone, appunto, l’impugnabilità.
L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, espresso chiaramente che continuerà a considerare come inammissibili i ricorsi eventualmente proposti dai contribuenti nei confronti degli avvisi bonari.
Le ragioni dei contribuenti dovranno essere fatte valere in sede di impugnazione del ruolo.
Allo stesso tempo, l’Agenzia ha riconosciuto che i suoi Uffici non chiederanno l’inammissibilità dei ricorsi contro il ruolo per mancata impugnazione dell’avviso bonario.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.