La Corte di Cassazione con Sentenza 14 marzo 2007, n. 5946, ha chiarito quale è la portata dell’art. 22, comma 1, D.P.R. n. 131/1986, in tema di registrazione di contratti enunciati in atti pubblici.
Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali soggetti a registrazione ma non registrati, si deve applicare l’imposta di registro anche su questi ultimi, versando inoltre la relativa sanzione.
La suprema corte con questa sentenza stabilisce che la registrazione e il pagamento dell’imposta di registro deve avvenire anche se vengono enunciati atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso.
Fonte: www.seac.it
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