Con Sentenza 19 febbraio 2010, n. 53/08/2010, la Commissione tributaria regionale della Calabria ha stabilito che l’atto di appello deve essere notificato a tutte le parti costituitesi nel giudizio di primo grado, anche se i motivi di gravame non coinvolgono direttamente le stesse.
La violazione di tale regola, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento tributario, comporta l’inammissibilità del ricorso in appello, non essendo consentita la sanatoria del vizio mediante l’invito da parte del giudice all’integrazione del contraddittorio.
Fonte: www.seac.it
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