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28 Settembre 2013

Annotazione dell’avvenuta registrazione di atti da parte dell’Amministrazione finanziaria: non si applicano i tributi speciali.

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Nella Risoluzione n. 60 del 26 settembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica in merito all’applicabilità dei tributi speciali alle annotazioni di avvenuta registrazione.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che occorre distinguere tra l’attestato di registrazione, quale atto di natura dichiarativa contenente i dati che permettono di identificare l’atto registrato, che deve essere assoggettato ai tributi speciali, e l’annotazione dell’avvenuta registrazione, posta in calce all’atto presentato per la registrazione, la quale non deve essere assoggettata a tributo essendo attività strumentale al procedimento di registrazione vero e proprio.

Le medesime considerazioni devono trovare applicazione all’ipotesi nella quale l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate restituisca una fotocopia certificata come conforme in caso di registrazione di scritture private in unico originale.

Riguardo alla registrazione di atti pubblici o di scritture private autenticate depositate presso notai o pubblici ufficiali, questi vengono generalmente presentati agli Uffici finanziari in copia certificata come conforme dal medesimo pubblico ufficiale (in quanto vige il generale divieto di portare tali atti fuori dai locali nei quali vengono conservati o archiviati e, quindi, non è possibile presentarli in originale) e le annotazioni riguardo alla registrazione vengono effettuate direttamente dal pubblico ufficiale sugli originali in suo possesso e sulla base di un idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione.

Anche tale attività di emissione del documento suddetto costituisce una fase strumentale del procedimento di registrazione e, quindi, non integra il presupposto impositivo dei tributi speciali.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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