Con Sentenza 9 ottobre 2009, n. 21451, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica non è soggetto ad ICI, anche se nell’atto di assegnazione è prevista la futura vendita del bene.
I giudici hanno chiarito che la situazione in esame è qualificabile all’interno dei diritti personali di godimento e non assimilabile a un diritto reale. Inoltre, la futura vendita del bene si realizza non già col pagamento del prezzo, ma con l’atto traslativo con cui si procede all’esercizio del diritto dell’assegnatario al trasferimento.
Fonte: www.seac.it
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