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12 Maggio 2012

Al via la Pec per le comunicazioni nei processi tributari: comincia ad essere utilizzata in Umbria ed in Friuli.

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Con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2012, sono state definite le tecniche di utilizzo, nell’ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata (PEC) per le comunicazioni previste dall’articolo 16, comma 1-bis, del Decreto Legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 (comunicazioni relative ai dispositivi delle sentenze ed agli avvisi di trattazione delle udienze).

Le comunicazioni per via telematica tramite PEC dovranno essere effettuate dagli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie. In particolare, verrà trasmesso agli indirizzi di posta elettronica certificata delle parti un messaggio contenente in allegato il relativo documento informatico.

Nel caso in cui vengano generati avvisi di non accettazione, rilevazione di virus informatici e mancata consegna, o qualora l’Ufficio di segreteria della Commissione Tributaria non ottenga alcuna ricevuta di avvenuta consegna, la comunicazione dovrà essere effettuata secondo le modalità ordinarie. Questo avverrà anche in tutte quelle ipotesi nelle quali risulterà impossibile trasmettere la comunicazione con modalità telematiche.

L’indirizzo di PEC al quale saranno inviate le comunicazioni dalla segreteria della Commissione tributaria è quello indicato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo.

La variazione dell’indirizzo di PEC produce effetti dal decimo gorno successivo alla notifica della variazione all’Ufficio di segreteria. Inoltre, la parte può comunicare la variazione dell’indirizzo di PEC anche mediante una comunicazione cumulativa, diretta all’Ufficio competente, indicando tutti i ricorsi interessati dalla variazione.

La comunicazione per via telematica si intende perfezionata al momento nel quale viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna. La comunicazione si considera eseguita, per l’Ufficio di segreteria, al momento dell’invio al proprio gestore (con emissione della ricevuta di accettazione) e, per il destinatario, al momento in cui il documento informatico è reso disponibile nella casella di PEC da parte del suo gestore.

Nel Provvedimento è stato, però, precisato che le disposizioni predette si applicano alle comunicazioni che saranno inviate, successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto (15 maggio 2012), dagli Uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali dell’Umbria e del Friuli Venezia Giulia, in relazione ai ricorsi notificati a partire dal 7 luglio 2011. Le parti potranno richiedere, con apposita istanza, agli Uffici in questione che le nuove modalità di comunicazione vengano applicate anche ai ricorsi già pendenti alla data del 7 luglio 2011.

Gli Uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie, ai quali verranno gradualmente applicate queste nuove modalità di trasmissione delle comunicazioni, saranno comunicati con successivi Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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