Con Ordinanza 29 aprile 2010, n. 10247, la Corte di Cassazione ha stabilito che ai fini ICI la nozione di edificabilità non è equivalente a quella di edilizia abitativa.
Ne deriva che un’area, classificata da P.R.G. in zona F/1 e comprendente le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, può considerarsi edificabile.
Fonte: www.seac.it
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