Con Provvedimento del 30 novembre 2010, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha individuato le specifiche tecniche da seguire per l’effettuazione delle comunicazioni all’anagrafe tributaria; in particolare, con riferimento alle comunicazioni da parte degli uffici marittimi delle notizie relative ad iscrizioni di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti di godimento aventi ad oggetto navi, alle comunicazioni da parte del registro aeronautico nazionale delle iscrizioni e delle variazioni relative agli aeromobili, alle comunicazioni dei dati delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali o dei soggetti che hanno stipulato contratti di assicurazione.
Le comunicazioni devono essere effettuate per via telematica al 30 aprile di ogni anno.
E’ prevista la possibilità di trasmettere una comunicazione in sostituzione di un’altra precedentemente inviata per lo stesso periodo di riferimento, purchè siano trascorsi almeno trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da sostituire. Se i soggetti obbligati alla comunicazione non hanno dati da trasmettere per un anno dovranno effettuare una comunicazione negativa.
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