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16 Marzo 2013

Agevolazioni prima casa: deve guardarsi alla residenza anagrafica e non alla realta’ di fatto.

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Nella Sentenza n. 3384 del 12 febbraio 2012, la Corte di Cassazione si è pronunciata riguardo ad un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale (che aveva confermato la Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale) con la quale era stata accolta l’impugnazione dei contribuenti nei confronti dell’atto di recupero delle agevolazioni “prima casa”.

In particolare, i contribuenti avevano acquistato un immobile per il figlio minore con le agevolazioni fiscali previste per la “prima casa”. Dopo l’acquisto, il padre aveva trasferito la propria residenza nello stesso Comune nel quale era ubicata l’abitazione destinata al figlio, mentre quest’ultimo, pur risiedendo di fatto presso il padre, aveva mantenuto la propria residenza anagrafica presso la madre, in un altro Comune.

L’Amministrazione finanziaria aveva recuperato le agevolazioni con le quali era stato acquistato l’immobile.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato l’atto di recupero e, di conseguenza, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate. A fondamento del ricorso, ha richiamato la propria giurisprudenza che, nell’applicazione della disciplina relativa ai benefici per la “prima casa”, conferisce valenza decisiva alla residenza anagrafica.

La fruizione dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa richiede che l’immobile sia ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza. Nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà fattuale, se questa contrasta con il dato anagrafico.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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