Con Sentenza 14 maggio 2007, n. 10984, la Corte di Cassazione si è nuovamente espressa in merito alla possibilità, per il contribuente, di fruire dell’agevolazione “prima casa”, pur essendo proprietario di quote di un’altra casa di abitazione.
La Corte ha affermato che la locuzione “fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione” come disposto dall’art. 2, D.L n. 12/1988, va interpretato nel senso che l’agevolazione prima casa non è ammessa solo se il contribuente ha la titolarità esclusiva, oppure la contitolarità in comunione con il coniuge del diritto di proprietà o altro diritto reale di un’altra casa di abitazione situata nel territorio del comune in cui è situato l’immobile.
A seguito di tale interpretazione, non è elemento ostativo all’agevolazione per l’acquisto prima casa la contitolarità con persone che non sono tra loro legate con il vincolo del matrimonio.
Fonte: www.seac.it
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