La Commissione tributaria del Lazio con Sentenza n. 106/01/07, depositata il 3 aprile 2007, ha accolto l’appello di una società alla quale il Comune di Roma aveva contestato la fruizione di un’agevolazione ICI.
L’amministrazione cittadina, vincitrice in primo grado, eccepiva che il contribuente non aveva presentato apposita domanda entro i termini di legge e che quindi non aveva diritto all’agevolazione.
La Commissione tributaria di secondo grado ha però stabilito che anche in tema di ICI prevale sempre l’aspetto sostanziale (requisito per l’agevolazione) su quello formale (presentazione domanda), basando la propria decisione sul principio contenuto nel D.P.R. n. 442/1997 secondo il quale l’opzione o la revoca di regimi particolari di determinazione dell’imposta si desumono dai comportamenti concludenti del contribuente.
Fonte: www.seac.it
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